IlSole 24 ORE
L'AZZARDO SUI REATI TRIBUTARI
di Gaetano Balice
La riforma che ha inserito tra i reati presupposto previsti dal Dlgs 231/01 le ipotesi più gravi dei reatitributari (Dlgs 74/00) ha suscitato un com- prensibile disappunto nel mondo delle imprese. La norma produce un aumento esponenziale del ri- schio da contenzioso penal-tributario, aggravato dalle note criticità del sistema giudiziario, e pone a carico delle aziende ulteriori costi organizzativi. Il disappunto potrebbe essere mitigato con la intro- duzione di due rimedi. Il primo è l'estensione della legge 128/15 a tutte le aziende o a quelle con fattu- rato considerevole(abrogando il limite originario di dieci miliardi di fatturato). Il secondo è la previsione di termini inderogabili delle fasi proces- suali la cui inosservanza produca la deca- denza del sequestro.
La legge 128/15 istituisce il regime di adempimento collaborativo (articolo 3) tra le Entrate e i contribuenti. Il contribuente che aderisce al regime deve essere (articolo 4) di un sistema di controllo inter- no alle aziende che deve assicurare: a) una chiara attribuzione di ruoli e respon-: sabilità ai settori dell'organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali; b)efficaci procedure di rilevazione, misu- razione, gestione e controllo del rischi fi- scali, inserite nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno. La riforma che qui si auspica potrebbe prevedere la ridu- zione o la esclusione delle pene previste dal Dlgs 231/2001 nei casi in cuil'azienda imputata di un reato tributario ab- bia assunto il comportamento conforme alla legge.
Il secondo rimedio riguardaitempi del processo nel caso della applicazione di gravosi sequestri nella fase delle indagini che andranno a incidere sullw operativi- tà delle aziende. In materia di misure cautelari persona- li, il Codice di procedura penale prevede la decadenza delle misura se il processo non rispetta i termini di fase stabiliti dalla legge (articolo 303 del Codice di procedura penale). L'introduzione del medesimo istituto in mate- ria di sequestri consentirebbe da un lato di adottare le strategie difensive più idonee nell'ambito di una crono- logia processuale certa e, al contempo, di avvicinare il momento della instaurazione del contraddittorio di merito dove la difesa desplicare al meglio la sua fun- zione. Si potrebbe prevedere, inoltre, in tema di riesame delle misure cautelari reali l'obbligo, a pena decadenza, a carico del Pm di inviare gli atti processuali al tribunale del Riesame entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, come vige per le misure cautelari personali (articolo 309 del Codice procedura penale). Occorre inaugurare una nuova stagione nella legi- slazione penale in cui la efficienza del processo diventi elemento consustanziale che coniughi tempi, diritti ed efficacia delle decisioni.
Osservatorio Fondazione Bruno Visentini Ceradi a cura di Valeria Panzironi
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